Art. 2.

      1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, il Ministro della pubblica istruzione, in sede di definizione dei curricoli della scuola secondaria, prevede l'insegnamento dell'educazione alla legalità e alla responsabilità.
      2. I programmi, le modalità e i tempi del percorso formativo di cui all'articolo 1 della presente legge sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo in particolare che l'insegnamento sia articolato su un orario di almeno quattro ore mensili in cui sono previsti incontri presso le istituzioni di cui al citato articolo 1 con i soggetti che operano quotidianamente alla qualificazione della società civile o presso le strutture scolastiche.
      3. Il Ministro della pubblica istruzione individua tra il personale docente della scuola secondaria le figure più idonee a realizzare il necessario coordinamento con le istituzioni di cui all'articolo 1.